Art. 8.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle società di progetto, concessionarie o affidatarie di altro contratto di PPP o contraenti generali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni, al fine di agevolarne il finanziamento da parte di banche o di altri soggetti finanziatori.

 

Pag. 13


      2. Ai fini del presente capo, per «finanziamento» si intende qualsiasi forma di indebitamento finanziario, ivi inclusi le linee di credito, le emissioni obbligazionarie, nominative o al portatore, o altri strumenti finanziari, nonché i contratti di copertura dei rischi di tasso e di valuta stipulati dalla società di progetto in relazione al finanziamento del progetto stesso.